Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per i Comuni di Colleferro e Carpineto Romano, a decorrere dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di
contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure:
a) Sono individuate quale zona rossa i Comuni di Colleferro e Carpineto Romano per ciascuno dei quali si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;
b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
d) Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
f) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita’ prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
g) tutte le attivita’ previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;
h) sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
i) è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimità della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
j) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita’ scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
k) è sospesa la frequenza delle attivita’ formative e curriculari delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita’ a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche’ le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita’, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle universita’, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono
proseguire, laddove necessario, anche in modalita’ in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;
m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita’ lavorativa in modalità agile;
n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza;
o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemica;
p) E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
q) È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private;
r) È demandata alla ASL Roma 5 di assumere, in accordo con i rispettivi Comuni di Colleferro e Carpineto Romano ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;
s) Il SERESMI procederà all’aggiornamento dell’andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano nel corso dei 7 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, per ogni eventuale diversa e ulteriore misura.
Le disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio Zingaretti producono effetto fino al 14° giorno successivo alla sua entrata in vigore.
Ad integrazione di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente Zingaretti, il Sindaco ha disposto con propria ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, la chiusura di parchi e giardini pubblici, la sospensione del mercato settimanale del venerdì e il contingentamento degli accessi al cimitero comunale a massimo 15 persone contemporaneamente. Inoltre, in accordo con il Parroco e il Vescovo Lorenzo Loppa, è stato stabilito che le funzioni religiose sono sospese nei giorni feriali mentre sono consentite nel rispetto della normativa anti-Covid nei giorni prefestivi e festivi.
Si raccomanda ai cittadini l’osservanza di tutte le regole.
Il Sindaco
Stefano Cacciotti